Vietato parcheggiare nel cortile se ciò rende difficile agli altri condomini raggiungere case e box auto Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1884.ashx
Una
recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 27940 del 13
dicembre 2013, ci permette di tornare a parlare dell’uso del cortile
condominiale: il contenuto della pronuncia, poi, ci consente alcune
riflessioni più generali.
La questione affrontata e risolta dagli ermellini è sempre di grande attualità: parcheggio nelle parti comuni dell’edificio.
Nel caso di specie un condomino parcheggiava nel cortile rendendo
difficile agli altri l’accesso alle unità immobiliari e – nello
specifico a chi gli faceva causa – ai box auto.
Il cortile è bene ricordarlo tecnicamente, è l'area scoperta
compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che
serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti.
In questo contesto, s’è specificato che avuto riguardo all'ampia
portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce
agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi
compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate
dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi,
le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati
espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma
della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
Se il cortile non ha una specificazione destinazione d’uso, allora
può essere utilizzato da tutti i condomini nel rispetto del pari diritto
dei loro vicini: insomma nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1102
c.c.
Per completezza riportiamo il testo della norma che recita:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
In sostanza:
rispetto della destinazione d’uso;
obbligo per ognuno di non ledere il pari diritto degli altri.
Pari diritto non vuol dire possibilità di utilizzazione identica e
contemporanea ma anche solamente diritto di farne un altro uso che non
venga impedito dalla condotta degli altri condomini. In buona sostanza n
sottile gioco di equilibri non rispettato nel caso risolto con la
sentenza n. 27940.
Quanto al divieto di parcheggio nel cortile, che sostanzialmente la
pronuncia impugnata aveva imposto, gli ermellini hanno detto che tale
divieto era da ritenersi legittimo poiché nel corso della causa era
emerso chiaramente che quella parte comune “ non si prestasse al
parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al
transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo,
facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla
presenza di veicoli in sosta”.
Questa motivazione, hanno chiosato da piazza Cavour (qui torna utile
quanto accennato il merito all’art. 1102 c.c.) “è perfettamente
rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c.,
secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun
partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in
concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali,
e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il
loro diritto” (Cass. 13 dicembre 2013 n. 27940).
Il principio non vale solamente per i cortili ma anche per gli spazi
di manovra nelle autorimesse. La sosta e la fermata sono da ritenersi
vietate se impediscono o rendono gravemente difficoltosa l’utilizzazione
dei box auto.
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